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Statuto dell'Associazione Culturale "GIOLLI- Centro di Ricerca sul Teatro dell'Oppresso e Coscientizzazione"

TITOLO PRIMO - SCOPI FINALITA' E METODO DI LAVORO

Art. 1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per attuare in particolare quanto previsto dai successivi articoli del presente titolo e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite, e comunque anche tramite il coinvolgimento di soggetti terzi con i quali, eventualmente, instaurare rapporti di collaborazione, accordi in convenzione o contrattuali.

Art. 3 Finalità generale dell'Associazione è quella di contribuire, attraverso l'uso prioritario del TdO, alla liberazione individuale e collettiva da ogni forma di oppressione, comunque si mostri e giustifichi; sia essa violenza diretta, strutturale o culturale, fisica, verbale o psicologica, dichiarata o latente. Tale finalità si intende perseguire sia all'esterno che all'interno dell'Associazione; in questo senso vanno perciò intese anche le articolazioni della finalità generale, qui di seguito elencate:

A) Approfondire il metodo del TdO attraverso una sperimentazione sempre più vasta e organica, in connessione con altri approcci compatibili (Coscientizzazione freiriana, Nonviolenza specifica, Sviluppo di Comunità, ecc.) e in collaborazione con gruppi ed Enti affini, allo scopo di verificarne la validità, adattarlo ai diversi contesti, contribuire alla trasformazione personale e sociale verso rapporti più equi tra esseri umani, tra culture, con la natura.

B) Diffondere il metodo di lavoro del TdO, sviluppando la "teatralità" individuale e collettiva come una delle capacità umane sottovalutate, nella direzione della riappropriazione sociale degli strumenti di produzione teatrale.

C) Stimolare la partecipazione in prima persona ai processi sociali di cambiamento, la solidarietà e la cooperazione a tutti i livelli, anche internazionale, l'attenzione ai diritti civili, personali e collettivi.

D) Contribuire allo sviluppo di una cultura di pace, nonviolenza e rispetto delle differenze tra le persone, i gruppi, le culture, come arricchimento dell'essere umano.

E) Promuovere il benessere individuale e collettivo come prevenzione del disagio sociale, attraverso processi di auto-promozione della comunità, il confronto con le istituzioni del territorio e lo sviluppo della capacità individuale e collettiva di assumersi la responsabilità del proprio benessere (in quanto sviluppo delle proprie potenzialità nell'unità dell'esperienza corporea, emotiva, intellettuale).

F) Facilitare lo sviluppo di una rete di gruppi locali che pongano al centro della loro attività i temi della qualità della vita, dell'auto-promozione, della partecipazione.

Art. 4 Per raggiungere tali scopi si prefigurano obiettivi intermedi e specifici quali: a) Progettare, realizzare e collaborare a interventi di ampio respiro e continuativi, che investano il territorio secondo i princìpi della "Coscientizzazione freiriana" e dell'"Approccio di Comunità", cioè coinvolgendo gruppi, associazioni ed Enti, attivando meccanismi di auto-promozione, di connessione, di confronto anche conflittuale, allo scopo di trasformare il contesto nella direzione di una maggiore giustizia sociale e benessere collettivo, superando l'isolamento e la frammentazione sociale per essere in grado di esercitare più potere atto a sostenere i processi di liberazione personale e collettiva.

b) Organizzare momenti di formazione (in proprio o a richiesta) di livelli diversi e per diversi tipi di operatori (insegnanti, educatori, animatori socioculturali, psicologi, volontari, obiettori di coscienza, ecc.) relativamente al metodo TdO e ai suoi strumenti tecnici, ed anche alle aree culturali connesse.

c) Organizzare la formazione permanente dei propri operatori, sia con un lavoro sulle proprie oppressioni, che come approfondimento teorico e tecnico, con supervisioni, aggiornamento continuo sulla pratica, lavoro sulla dinamica del gruppo.

d) Promuovere e collaborare a incontri nazionali, europei ed internazionali, convegni, momenti di scambio, confronto e collegamento, creazione di reti tra gruppi e persone che usano il TdO e/o metodi compatibili, interessati alla trasformazione sociale.

e) Stimolare la nascita di gruppi locali che perseguano ricerche ed interventi sul proprio territorio col TdO nell'ottica della liberazione umana.

f) Partecipare attivamente alla programmazione socioculturale del territorio, avanzando proposte in merito all'Educazione sanitaria, alla pace, Interculturale e permanente, alla prevenzione del disagio, al recupero delle fasce marginali, finalizzati allo sviluppo delle risorse e delle competenze degli stessi soggetti.

g) Censire, conservare e diffondere le esperienze coerenti coi fini associativi, maturate in Italia e altrove nei vari campi dell'azione sociale (Teatro dell'Oppresso, Educazione popolare, Educazione alla pace, Psicologia di comunità,...) costituendo un archivio di materiale scritto e audiovisivo.

h) Ricercare finanziamenti, a livello locale, nazionale, europeo, internazionale, per la realizzazione di iniziative e progetti che abbiano le suddette finalità in via preferenziale non esclusiva ed esaustiva.

Art. 5 I Metodi di Lavoro dell'Associazione sono qui di seguito descritti:

a) i metodi e la relazione interpersonale sono elementi altrettanto essenziali degli obiettivi e contenuti che l'Associazione si propone e devono costantemente ricercare un rapporto dialettico di coerenza con essi.

b) L'approccio metodologico di base, a livello sociale e pedagogico, si ispira alla "coscientizzazione" di Paulo Freire, alle esperienze di Educazione Popolare sudamericane, all'Approccio di Sviluppo di Comunità, al Lavoro di Rete e a tutte quelle posizioni che tendono a rendere protagonisti attivi i "soggetti" dell'intervento sociale. Questo significa un atteggiamento rispettoso della cultura e capacità dei soggetti "oppressi" che non vuole indottrinare né colonizzare, bensì fornire strumenti di analisi, liberazione e auto-organizzazione.

c) Lo stile relazionale dei conduttori trae invece spunto dagli approcci psicologici cosiddetti "non-direttivì" e "democratici" e vuole instaurare una relazione che tenda ad annullare gli aspetti di violenza, in tutte le sue accezioni.

d) Metodo e stile relazionale non possono comunque essere considerati acquisiti una volta per tutte e attuati dogmaticamente, ma rappresentano una continua ricerca individuale e di gruppo, per rendere sempre più efficace il perseguimento della finalità generale di liberazione umana dall'oppressione.

e) Non considerandosi immuni, né come persone, né come Associazione dai processi di oppressione che tendono a perpetuarsi e riprodursi sotto nuove forme, anche dove albergavano le migliori intenzioni (come la storia di quest'ultimo secolo ci ha mostrato), si ritiene essenziale un duplice lavoro interno in cui utilizzare gli stessi strumenti del TdO: - su se stessi, per approfondire e continuare il proprio processo di liberazione - sull'Associazione, per individuare e affrontare oppressioni che potrebbero nascere al suo interno, tra i suoi membri, minando la sua attività e la coerenza del suo operato.

f) Il TdO si muove ai confini tra teatro, terapia, educazione e politica, cercando collegamenti e innesti fruttuosi interdisciplinari; tuttavia non si vuole proporre come una forma nuova di terapia, né individuale né di gruppo; i suoi scopi sono infatti l'analisi e la trasformazione delle situazioni oppressive e non la delle persone; tuttavia ciò non significa disinteresse per gli che questo teatro, come altre forme di attività umana, permettono, ma profonda attenzione alle dinamiche che esso può innescare.

Art. 6 I vari organi dell'Associazione privilegeranno nei processi decisionali il metodo cosiddetto "consensuale nonviolento".

TITOLO SECONDO - ATTIVITÀ

Art. 7 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività: culturali, associative, formative (corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi professionali per operatori socioculturali, stage di sensibilizzazione al metodo, corsi di formazione professionale in genere, ecc..), di allestimento spettacoli, di ricerca e sperimentazione, di pubblicazione di materiali scritti e audiovisivi. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività coerente con gli scopi del sodalizio.

Art. 8 L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredità, legati, finanziamenti, contributi e sovvenzioni pubbliche e private.

TITOLO TERZO - PATRIMONIO E PROVENTI

Art. 9 Il patrimonio e i proventi dell'Associazione sono costituiti da: a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo b) fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti d) eventuali quote sociali o contributi annuali dei soci deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili; e) eventuali proventi derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse; f) contributi da Enti, Associazioni o privati; g) avanzi netti di gestione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario.

TITOLO QUARTO - SOCI

Art. 10 Sono soci dell'Associazione i Soci Fondatori e tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed entità collettive che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi Sociali.

Art. 11 L'ammissione a socio dell'Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Atto Costitutivo, Statuto ed eventuali Regolamenti. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo il quale, in caso di diniego espresso è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. La volontà dei soci di recedere deve essere comunicata in forma scritta all'Associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso e comunque non è consentito recedere se non previa formale garanzia di assolvimento degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione e di terzi. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per: a) mancato versamento della quota associativa per almeno sei mesi b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione c) persistenti violazioni degli obblighi statutari e dei Regolamenti. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ne alla ripetizione di quant'altro versato all'Associazione. Il Socio che recede o che viene espulso dall'Associazione non può vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 I soci sono obbligati: a) ad osservare le norme espresse dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti e da tutte le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei singoli soci c) a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 13 Per tutto quello non previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti Interni, quali ad esempio servizi particolari espressamente richiesti dai Soci, il Consiglio Direttivo può richiedere un versamento associativo straordinario quale partecipazione alle spese organizzative.

TITOLO QUINTO - ORGANI SOCIALI

Art. 14 Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

a) Il Presidente b) Il Vice-Presidente c) Il Consiglio direttivo d) L'Assemblea Generale dei Soci. Può essere prevista la nomina di un Collegio dei Sindaci, di un Collegio dei Probiviri e di un Tesoriere.

Art. 15 Il Presidente dell'Associazione , eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei Soci, presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cura la predisposizione del Rendiconto Annuale ( chiamato anche bilancio annuale ) da sottoporre, per l'approvazione , al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea dei Soci, corredandolo di idonee relazioni.

Art. 16 Il Vice Presidente , nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 ( tre ) anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i Terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente e il Vice Presidente. I Consiglieri non sono sostituibili , e nel caso occorreranno nuove elezioni. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai tre Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire modalità e regole di funzionamento per le proprie deliberazioni e comunque queste saranno valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di approvare in via preliminare il Rendiconto Annuale, di redigere i Regolamenti, vigilando sul comportamento dei soci con il diritto-dovere di prendere nei confronti degli stessi tutti i provvedimenti necessari in conformità con l'Atto Costitutivo, con lo Statuto e con gli eventuali Regolamenti. Inoltre cura l'esecuzione delle Deliberazioni Assembleari e decide sulle domande di adesione presentate all'Associazione.

Art. 18 Il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo devono espletare gratuitamente i compiti inerenti le proprie cariche sociali salvo il diritto a specifici rimborsi, per spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione. Non è escluso che il Presidente o i singoli componenti del Consiglio Direttivo o altri soci, possano prestare prestazioni a titolo oneroso necessarie al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. La validità del Consiglio Direttivo è data dalla presenza di almeno il 50% più uno dei consiglieri con il vincolo della partecipazione del Presidente e/o del Vice Presidente. Ogni delibera del Consiglio Direttivo avviene a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20 Le eventuali modifiche e/o integrazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sono proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e su richiesta scritta di almeno due terzi dei Soci dell'Associazione. Per la loro approvazione, il Presidente convocherà un'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO SESTO - COLLEGIO SINDACALE O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci. Al Collegio è demandata la revisione dei conti dell'Associazione. Il Collegio Sindacale una volta insediato adotterà un proprio regolamento, per il funzionamento interno, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo In fase costituente non viene nominato un Collegio Sindacale per il quale si procederà ad elezione o quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno per il miglior funzionamento dell'amministrazione interna e comunque inderogabilmente, a partire dall'anno successivo, non appena l'Associazione ponesse in essere un volume di affari I.V.A. superiore ad un miliardo di lire nel corso di un esercizio sociale.

TITOLO SETTIMO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci. Al Collegio è demandato l'incarico di vigilare sul comportamento dei Soci tra loro e sul rispetto delle norme associative che regolano la vita dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri, una volta insediato, adotterà un proprio regolamento per il funzionamento interno, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo In fase costituente non viene nominato un Collegio dei Probiviri per il quale si procederà ad elezione o quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno per il miglior funzionamento dell'Associazione. Il Collegio giudica "pro-bono et aequo" demandando al Consiglio Direttivo l'applicazione delle delibere adottate.

TITOLO OTTAVO - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 L'assemblea è formata da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria. Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro, con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 24 L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto Annuale (detto anche Bilancio Annuale) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre: - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente ed eventualmente del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e del Tesoriere; - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; - delibera sulla eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 25 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione

Art. 26 L'assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario. Saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. All'Assemblea potrà partecipare anche un Segretario esterno che svolgerà le mere funzioni di verbalizzante.

Art. 27 In prima convocazione, affinché l'Assemblea Ordinaria sia valida, è sufficiente la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o delegati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Art. 28 Le delibere dell'Assemblea dei soci, sia Ordinaria che Straordinaria, sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o delegati. Il voto sarà espresso con le modalità previste di volta in volta dall'Assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta invece la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO NONO - TESORIERE

Art. 29 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta delle scritture contabili.

TITOLO DECIMO - VARIE

Art. 30 Oltre la tenuta dei libri prescritti dalle leggi vigenti in materia, l'Associazione potrà tenere tutti i libri delle adunanze degli Organi Sociali.

Art. 31 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento perseguano obiettivi e finalità similari, o ad esse equipollenti. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 32 In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, osservate le disposizioni di Legge, sarà devoluto ad Enti o altre Associazioni che perseguano obiettivi e finalità similari, secondo le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea che ne decide lo scioglimento.

Art. 33 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 1999.

Art. 34 Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Atto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile ed in subordine alla normativa vigente in materia di Associazioni ed Enti non riconosciuti.

In Livorno, 02.01.1999

Letto confermato e sottoscritto:

I soci fondatori:

  • Mazzini Roberto,

  • Filoni Massimiliano,

  • Bortuzzo Tiziana